Consorzio Vini Valdichiana Toscana Consorzio Vini Valdichiana Toscana

Consorzio

Vini Valdichiana Toscana

Arezzo, dal 1965

CONTROLLI VIGILANZA AUTORIZZAZIONI

Controlli (dalla vigna fino alla fase di imbottigliamento e confezionamento del vino)

Per il controllo sul rispetto del disciplinare di produzione dei vini DOCG o DOC o IGT, da parte degli operatori dell’intera filiera ( viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) la normativa nazionale sui vini, art. 13 del Decreto Legislativo n. 61/10, prevede che sia incaricato ogni tre anni dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un organismo con idonei requisiti.
Per i vini della DOC/DOP Valdichiana toscana per il triennio 2015/2018 (scadenza 31/7/2018) è stata incaricata la società:TOSCANA CERTIFICAZIONE AGROALIMENTARE srl, , in sigla t.c.a. srl, con sede in Viale Belfiore, 9 (piano III) - 50144 Firenze , tel. +39 055 368850, fax +39 055 330368, e-mail: info[@]tca-srl.org, sito web: www.tca-srl.org.
Il controllo avviene mediante una metodologia combinata (sistematica su tutta la documentazione ed ispettiva a campione) su tutta la filiera produttiva secondo un piano di controllo, predisposto nel rispetto della normativa, e approvato dallo stesso Ministero (il piano di controllo della DOC/DOP Valdichiana toscana é reperibile sul sito www.tca-srl.org).

Vigilanza ( sul vino già confezionato e posto in commercio)

Per ogni vino a DOCG/DOP o IGT, è prevista una azione di vigilanza, espletata generalmente dai consorzi di tutela, sul vino imbottigliato e confezionato messo in commercio presso i vari punti vendita (supermercati, enoteche, negozi al minuto, ristoranti, bar, caffè).
Per i vini della DOC/DOP Valdichiana toscana questa vigilanza è esercitata dal Consorzio Vini Valdichiana Toscana, come da incarico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il Consorzio, tramite apposito agente vigilatore riconosciuto dallo stesso Ministero, effettua visite ispettive presso i punti vendita prelevando, secondo un piano concordato con l’Istituto Centrale Qualità e Repressioni Frodi Agroalimentari, campioni di vino che vengono sottoposti a successivi controlli al fine di verificare che non si sia in presenza di abuso della denominazione (viene controllato con appositi esami analitici presso laboratori chimici che il vino contenuto abbia effettivamente le caratteristiche chimico organolettiche della tipologia di vino riportato nella etichetta come previste dal disciplinare di produzione , e che il vino appartenga ad un lotto che abbia ricevuto l’idoneità da parte della società di controllo), viene inoltre verificato che il “confezionamento” della bottiglia (etichetta, chiusura, ecc) sia conforme al disciplinare e alla normativa vigente.

Autorizzazioni (per l’uso del nome della denominazione in etichetta quanto si utilizza il vino fra gli ingredienti di un determinato prodotto)

Quando si voglia riportare nella etichetta il nome della denominazione per presentare/commercializzare un prodotto (ad esempio per un dolce torta di mele al “bianco vergine Valdichiana toscana DOP”) occorre, come previsto dalla normativa vigente, una apposita autorizzazione da parte del Consorzio di tutela. (legge 12 dicembre 2016 n.238  art. 44 comma 9)
Per avere l’autorizzazione a riportare in etichetta il nome della denominazione della DOC/DOP Valdichiana toscana, si deve fare domanda al Consorzio Vini Valdichiana toscana, che la concederà secondo “criteri” dallo stesso adottati e approvati dal MIPAAF Dir.ne Gen.le PQAI IV prot n. 68409 del 16/9/16, n. 74194 del 6/10/16 e n. 72359 del 6/10/2017, scaricabili da questo sito.
Non deve essere chiesta l’autorizzazione quando ricorrono i casi previsti al comma 10 dello stesso art. 44 della legge 238/16  e cioè:
a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
b) qualora il nome della denominazione sia riportato:
1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 56 della presente legge;
2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui e' elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni,tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
Download "Criteri per l'utilizzo del riferimento alla DOP Valdichiana toscana"